Va demolita la tettoia costruita sopra il proprio balcone dal condomino se ostruisce, a chi vive al piano superiore, la vista della strada sottostante. La Cassazione [1] ha stabilito, infatti, che le distanze minime tra costruzioni devono essere rispettate non solo in senso orizzontale, ma anche verticale. Pertanto, il manufatto che tolga luce e aria alle finestre e vani di altri condomini deve essere rimosso.

Nel caso deciso dalla Suprema Corte, un condomino aveva costruito una tettoia di copertura del proprio balcone, noncurante del disagio che, in tal modo, aveva procurato ai vicini del piano superiore, impedendo loro la vista del viale di accesso del condominio. La sentenza ha così imposto la demolizione della tettoia.

Il discorso appena fatto prescinde, ovviamente, dai profili di carattere amministrativo. Pertanto, in ogni caso, la tettoia deve essere pur sempre rispettosa delle norme urbanistiche e soggetta al preventivo permesso di costruire o, se di modeste dimensioni, alla denuncia di inizio attività [2].

[1] Cass. sent. n. 11302 del 5.07.2012.

[2] Tar. Abruzzo, Pescara, sent. n. 645 del 29.10.2009.

Fonte LA LEGGE PER TUTTI dell'Avv. Angelo Greco

http://www.laleggepertutti.it/14313_tettoia-va-rimossa-se-ostruisce-la-vista-della-strada-al-condomino-del-piano-superiore